Il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.
Le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero perché si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
La norma conferma il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato; la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi; la centralità della decisione a contrarre con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario; la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”.
Per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori possono ricorrere all'istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici. Si ricorda che agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.
L'art. 52 (controllo requisiti) prevede una semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nello specifico:
- gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Anac e alla sospensione dell'operatore economico della partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Si ricorda che per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali: la deroga dell'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali; la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49.
Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D.Lgs 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedure allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificato (PAD).
Fonte: https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24