L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali.
Il regolamento disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, tra operatori e utenti finali che includono consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro.
Gli operatori dovranno adeguare i propri modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali dispongano delle informazioni elencate nel provvedimento in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
In base al nuovo Regolamento, gli operatori devono fornire agli utenti finali, unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che individua i principali elementi del servizio.
I contratti non possono prevedere un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
In caso di disdetta del contratto l'operatore non può addebitare all'utente finale alcuna penale se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo e gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.
Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dall'operatore, con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Il Regolamento approvato conferma che la proposta di modifica, da parte dell'operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale.
Fonte: www.agcom.it